Il trust ed i recenti orientamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria

 
  • Presentazione
  • Il presente seminario, organizzato dal Centro competenze tributarie in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, analizzerà i più recenti chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana in materia di trust. Preliminarmente si focalizzerà l’attenzione sulla risposta n. 381 dell’11 settembre 2019, ove viene considerato fittiziamente interposto un trust a causa di alcune disposizioni dell’atto istitutivo tra cui la previsione di un coinvolgimento del disponente nelle decisioni del trustee e la possibilità per il disponente di attribuire al coniuge diritti di credito a valere sui beni in trust, nonché la possibilità di revocare il trustee da parte del disponente stesso o dei beneficiari. Successivamente si analizzerà la risposta all’istanza d’interpello n. 424 del 24 ottobre 2019, ove il contribuente, con l’obiettivo di pianificare il futuro del proprio patrimonio artistico, aveva prospettato l’istituzione di un trust che potesse effettuare erogazioni a favore di una fondazione (unico beneficiario del trust) con finalità di pubblica utilità. L’Amministrazione si esprime sull’esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni nel caso in cui il beneficiario del trust sia un soggetto individuato dall’art. 3, comma 1 del TUS (fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo finalità di pubblica utilità). Infine, si illustrerà la risposta all’istanza di interpello n. 111 del 21 aprile 2020, ove l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica del “trust revocabile”, precisando che la tassazione dei redditi debba avvenire in capo al disponente. Ne consegue che anche le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito, esercitate dal trustee per conto del trust, esplicano la loro validità nei confronti del disponente.
  • Crediti di studio
  • 0 ECTS
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