Novità in ambito trust
- Presentazione
- L’utilizzo dell’istituto del trust è in continua crescita. La flessibilità di questo
istituto, i cui scopi sono molteplici, su tutti la protezione del patrimonio, ha
delle conseguenze importanti ai fini del diritto fiscale nei diversi Paesi che lo
prevedono nel loro diritto interno oppure che, come la Svizzera al momento, lo
riconoscono sulla base di norme riconosciute a livello internazionale. Presto però
anche in Svizzera verrà introdotto l’istituto del trust, dopo che recentemente il
Parlamento ha accolto una richiesta di andare in questa direzione.
- Descrizione
- Il diritto interno svizzero non conosce attualmente l’istituto
giuridico del trust. Tuttavia, con la firma della Convenzione
dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro
riconoscimento, in vigore dal 1° luglio 2007, la Svizzera
riconosce l’istituto del trust che viene fiscalmente regolato
per prassi tramite la Circolare n. 30 della Conferenza fiscale
svizzera (CFS) e, analogamente, dalla Circolare n. 20
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Recentemente, il legislatore federale si è detto favorevole
all’introduzione dell’istituto giuridico del trust nell’ordinamento
svizzero, premiando gli sforzi che negli ultimi anni il consigliere
nazionale PLR Giovanni Merlini (con un postulato) e il collega
PPD Fabio Regazzi (con un’iniziativa parlamentare generica)
hanno dedicato al tema. Il Consiglio federale dovrà quindi ora
chinarsi sull’elaborazione di un progetto di legge in tal senso.
L’avvento dello scambio automatico d’informazioni, ha inoltre
aperto nuovi interrogativi sui concreti vantaggi fiscali legati
alla costituzione di un trust, in quanto impone nuovi obblighi,
soprattutto per il trustee, nell’ambito della trasmissione delle
informazioni al fisco. Il trust non è però soltanto di attualità
in Svizzera! Infatti, in Italia, il Decreto fiscale collegato alla
Manovra 2020 ha introdotto un importante elemento di
chiarezza nella problematica della tassazione dei redditi dei
trust esteri. La modifica prevede che vengano tassati come
redditi di capitale in capo ai beneficiari i redditi prodotti anche
dai trust esteri “opachi”, ma soltanto se stabiliti in Stati e
territori considerati a fiscalità privilegiata. Viene così superata
l’interpretazione (penalizzante) fornita sinora dall’Agenzia
delle Entrate. Anche la disposizione di beni in trust esteri
può soggiacere all’applicazione dell’imposta di successione
e donazione in Italia se risultano verificati i presupposti di
territorialità previsti dalla disciplina in materia, distinti a
seconda del fatto che l’apporto sia effettuato da un soggetto
residente ovvero non residente nel territorio dello Stato. La
questione è stata recentemente analizzata dall’Agenzia delle
Entrate in una risposta ad un’istanza di interpello formulata in
relazione ad un trust testamentario istituito in Australia con
beni “italiani”. La problematica, evidentemente, si intreccia
con quella di portata più generale circa l’individuazione del
presupposto impositivo nella tassazione indiretta dei trust,
oggetto di un serrato dibattito a livello di dottrina, prassi e
giurisprudenza.
- Crediti di studio
- 0 ECTS